COSA DICE LA LEGGE SE IL CANE DISTURBA LA QUIETE PUBBLICA

Ha suscitato recentemente molte discussioni la sentenza del tribunale di Lanciano (CH), che ha assolto il proprietario di due cani accusato di disturbo della quiete pubblica a causa dell'abbaiare dei suoi cani. In pratica, il Pastore Tedesco Shapira e il Bracco Argon possono abbaiare per difendere la proprietà dei loro padroni, e l'istanza prodotta dai vicini per l'allontanamento dei due cani non è stata accolta. Il cane, ha stabilito il Giudice Giancarlo De Filippo, ha diritto di abbaiare e di aiutare l'umano nella difesa della sua propietà, considerando che le sirene per la sicurezza delle ville limitrofe sono ben più rumorose dei cani. Il tutto supportato dalla misurazione con apposite apparecchiature dei Decibel emessi nelle 24 ore da cani e altri apparati rumorosi della zona.
E questo è un fatto dimostrato. Sicuramente ben diverso è il caso di un cane che abbaia in continuazione, giorno e notte, all'interno di un appartamento o di un box, perché magari è lasciato solo per la maggior parte del tempo o non è accudito dal proprietario come dovrebbe essere. Tra le controversie tra cittadini sono frequenti quelle relative al latrato del cane come fonte di disturbo della quiete pubblica. Il Veterinario può trovarsi, a titolo diverso secondo la sua qualifica e incarico professionale, a fornire al giudice dati indispensabili per ben giudicare in materia, anche alla luce del fatto che, al di là della denuncia, riveste ruolo ben più importante "la potenzialità diffusiva della fonte stessa, che deve essere oggettivamente idonea a disturbare le occupazioni e il riposo".Su questo argomento, fra l'altro, la contrapposizione fra zoofili e zoofobi trova ampio spazio per svilupparsi ed esaltarsi in risvolti che investono il diritto dei cittadini al giusto riposo e alla protezione dai danni psicofisici, indotti dall'abbaiare molesto di un cane, peggio se esso avviene nel cuore della notte. Chi si ritiene danneggiato o leso nei suoi diritti fondamentali da situazioni come quella sopradescritta, reagisce di solito con segnalazioni o denunce alle forze dell'ordine del territorio (polizia urbana, di Stato, ecc.) che quasi sempre vengono "dirottate" sul servizio di Igiene pubblica o sul Servizio Veterinario dell'ASUR. L'indagine dei vigili urbani o sanitari sulla sussistenza reale del disturbo arrecato dai latrati del cane in causa, conclude in molti casi la controversia, di solito con l'intervento motivato del sindaco che, ove necessario e con specifica ordinanza, impone al proprietario dell'animale i provvedimenti
necessari per ridurre il disturbo stesso, anche disponendo l'allontanamento
degli animali e comminando pene pecuniarie ai sensi della normativa comunale vigente in materia sul territorio in cui si sono svolti i fatti. In realtà, anche
il Codice Penale si occupa della materia che prevede, fra le altre, anche che il proprietario "...suscitando o non impedendo strepiti di animali..." si renda responsabile di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, punibile con arresto o ammenda.
Anche il Codice civile, del resto, mette a carico del proprietario la responsabilità dei danni provocati da animali, compresi evidentemente quelli derivanti da emissioni
sonore da essi prodotte "...salvo che il proprietario provi il caso fortuito".
Quest'ultima condizione, peraltro, si configura difficilmente nel caso di un
evento protratto nel tempo (come è quasi sempre il disturbo prodotto
da un cane che abbaia) e che, quindi, dovrebbe consentire a chi gestisce gli
animali di mettere in atto provvedimenti in grado di impedire il ripetersi o il
protrarsi del disturbo medesimo. In tutti i casi, gli accertamenti degli organismi (polizia urbana, vigili sanitari, ecc.) preposti alla conferma e valutazione dell'effettivo disturbo prodotto da un cane che abbaia, prevedono la raccolta dati, durata, distribuzione giornaliera dello strepito, nonché il supporto testimoniale
che non sia già stato prodotto in sede di denuncia dell'evento) di quanti
abitano nelle aree immediatamente circostanti, che confermino o meno l'entità del fenomeno e del conseguente disagio loro arrecato. In effetti, nella concezione giuridica finora applicata per la situazione sopra configurata, i provvedimenti
disposti dal sindaco sono motivati proprio dalla necessità di interrompere il
disturbo causato dagli animali con il loro abbaiare a quanti abitano nella
zona. Proprio da questi ultimi, dunque, deve primariamente arrivare una
conferma unanime o statisticamente consistente del disturbo stesso, senza correlarlo
più di tanto, invece, all'intensità, alla durata e alla cadenza oraria delle
emissioni sonore che ne sono all'origine. Nel 2004, una sentenza della Corte di cassazione (sent. n. 36241/2004, III sez.Pen.) cambiava in maniera sostanziale questa prospettiva, nel senso che considera giuridicamente rilevante il disturbo prodotto dall'abbaiare di un cane, anche se non dichiarato tale dalla totalità degli abitanti della zona in cui è percepibile. Il fatto oggetto di questo pronunciamento della Suprema Corte prende le origini dalla denuncia, fatta da un abitante di un'area suburbana scarsamente popolata, seguita da azione giudiziaria nei confronti
del proprietario di un cane "disturbatore".Il giudice di primo grado aveva condannato il convenuto ad un'ammenda di 170 euro, ritenendo provata l'intensità dello strepito e del conseguente disturbo della quiete, così come configurato dal già citato art. 659. Nel ricorso avanzato davanti alla Corte di cassazione dal proprietario del cane, questi opponeva che il disturbo attribuito ai latrati del suo cane era stato denunciato da un solo abitante della zona, mentre altri residenti, anche topograficamente più vicini alla fonte del rumore, nulla avevano lamentato in proposito. I giudici della Corte di cassazione hanno confermato la sentenza, condannando il ricorrente anche al pagamento delle spese di giudizio (1600 euro!) con una motivazione in cui, fra l'altro, si afferma che la colpa del ricorrente non si realizza per l'effettivo raggiungimento di plurime persone da parte della fonte rumorosa idonea a realizzare la turbativa lamentata". In altre parole, la sussistenza
del reato contestato prescinde dal numero delle persone che ne hanno subito le
conseguenze, ma è assicurata dal rilievo delle caratteristiche della fonte di
rumore, della sua idoneità a produrre fastidio evidentemente resa attraverso
congrue indagini degli organi tecnici e di polizia. In altra parte della sentenza si conferma che nei fatti in questione appare ben rilevante e dominante, ai fini del giudizio di merito, "la potenzialità diffusiva della fonte stessa, che deve essere oggettivamente idonea a disturbare le occupazioni o il riposo". Con questa sentenza, in effetti, la Suprema Corte sembra voler ricondurre la valutazione dei fatti illeciti riferibili a disturbo della quiete pubblica nell'ambito del riscontro dei risvolti tecnici obiettivi che qualificano la fonte di rumore, ritenendoli di valore
giudiziale più sicuro rispetto alla mera denuncia, soprattutto se non unanime, del conseguente disturbo. Si tratta di una prospettiva interessante che, fra l'altro, valorizza l'operato di quanti sono chiamati per mansioni e competenze professionali, anche veterinarie, a fornire al giudice dati indispensabili per ben giudicare in materia.
Ma, alla fine di tutto questo, una mia considerazione personale. Quante di queste diatribe potrebbero essere risolte con il buon senso, senza dovere ricorrere a giudici e avvocati, spendendo inutilmente un sacco di soldi? Penso che se un cane abbaia in continuazione c'è un motivo e il motivo va cercato nel proprietario che non è in grado di gestire quel cane (o non vuole gestirlo). Non si può pretendere di avere un cane e lasciarlo abbandonato a se stesso per la maggior parte del tempo in una stanza o in un box, pensando solo a fornirgli acqua e cibo in determinati orari. Il nostro cane ha bisogno delle nostre attenzioni, ha bisogno di giocare, ha bisogno di camminare, ha bisogno di uscire. Se non avete tempo da dedicare al vostro pet, pensateci prima ancora di prenderlo, altrimenti più che una compagnia e una soddisfazione, diventerà un problema, e questo non è un bene, né per il proprietario, né per il povero animale.
Ma, alla fine di tutto questo, una mia considerazione personale. Quante di queste diatribe potrebbero essere risolte con il buon senso, senza dovere ricorrere a giudici e avvocati, spendendo inutilmente un sacco di soldi? Penso che se un cane abbaia in continuazione c'è un motivo e il motivo va cercato nel proprietario che non è in grado di gestire quel cane (o non vuole gestirlo). Non si può pretendere di avere un cane e lasciarlo abbandonato a se stesso per la maggior parte del tempo in una stanza o in un box, pensando solo a fornirgli acqua e cibo in determinati orari. Il nostro cane ha bisogno delle nostre attenzioni, ha bisogno di giocare, ha bisogno di camminare, ha bisogno di uscire. Se non avete tempo da dedicare al vostro pet, pensateci prima ancora di prenderlo, altrimenti più che una compagnia e una soddisfazione, diventerà un problema, e questo non è un bene, né per il proprietario, né per il povero animale.