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venerdì 10 agosto 2012

COSA DICE LA LEGGE SE IL CANE DISTURBA LA QUIETE PUBBLICA



COSA DICE LA LEGGE SE IL CANE DISTURBA LA QUIETE PUBBLICA



Ha suscitato recentemente molte discussioni la sentenza del tribunale di Lanciano (CH), che ha assolto il proprietario di due cani accusato di disturbo della quiete pubblica a causa dell'abbaiare dei suoi cani. In pratica, il Pastore Tedesco Shapira e il Bracco Argon possono abbaiare per difendere la proprietà dei loro padroni, e l'istanza prodotta dai vicini per l'allontanamento dei due cani non è stata accolta. Il cane, ha stabilito il Giudice Giancarlo De Filippo, ha diritto di abbaiare e di aiutare l'umano nella difesa della sua propietà, considerando che le sirene per la sicurezza delle ville limitrofe sono ben più rumorose dei cani. Il tutto supportato dalla misurazione con apposite apparecchiature dei Decibel emessi nelle 24 ore da cani e altri apparati rumorosi della zona.
E questo è un fatto dimostrato. Sicuramente ben diverso è il caso di un cane che abbaia in continuazione, giorno e notte, all'interno di un appartamento o di un box, perché magari è lasciato solo per la maggior parte del tempo o non è accudito dal proprietario come dovrebbe essere. Tra le controversie tra cittadini sono frequenti quelle relative al latrato del cane come fonte di disturbo della quiete pubblica. Il Veterinario può trovarsi, a titolo diverso secondo la sua qualifica e incarico professionale, a fornire al giudice dati indispensabili per ben giudicare in materia, anche alla luce del fatto che, al di là della denuncia, riveste ruolo ben più importante "la potenzialità diffusiva della fonte stessa, che deve essere oggettivamente idonea a disturbare le occupazioni e il riposo".Su questo argomento, fra l'altro, la contrapposizione fra zoofili e zoofobi trova ampio spazio per svilupparsi ed esaltarsi in risvol­ti che investono il diritto dei cit­tadini al giusto riposo e alla pro­tezione dai danni psicofisici, in­dotti dall'abbaiare molesto di un cane, peggio se esso avviene nel cuore della notte. Chi si ritiene danneggiato o le­so nei suoi diritti fondamentali da situazioni come quella sopra­descritta, reagisce di solito con segnalazioni o denunce alle for­ze dell'ordine del territorio (po­lizia urbana, di Stato, ecc.) che quasi sempre vengono "dirotta­te" sul servizio di Igiene pubbli­ca o sul Servizio Veterinario dell'ASUR. L'indagine dei vigili urbani o sanitari sulla sussistenza reale del disturbo arrecato dai latrati del cane in causa, conclude in molti casi la controversia, di so­lito con l'intervento motivato del sindaco che, ove necessario e con specifica ordinanza, impone al proprietario dell'animale i prov­vedimenti necessari per ridurre il disturbo stesso, anche dispo­nendo l'allontanamento degli animali e comminando pene pecuniarie ai sensi della normati­va comunale vigente in materia sul territorio in cui si sono svol­ti i fatti. In realtà, anche il Codice Pena­le si occupa della materia che prevede, fra le altre, anche che il proprietario "...su­scitando o non impedendo strepiti di animali..." si renda responsabile di di­sturbo delle occupazioni e del ri­poso delle persone, punibile con arresto o ammenda. Anche il Codice civile, del resto, mette a carico del proprietario la responsabilità dei danni provocati da animali, com­presi evidentemente quelli deri­vanti da emissioni sonore da essi prodotte "...salvo che il proprietario provi il caso fortuito". Quest'ultima condizio­ne, peraltro, si configura difficil­mente nel caso di un evento protratto nel tempo (come è quasi sempre il disturbo prodotto da un cane che abbaia) e che, quindi, dovrebbe consentire a chi gestisce gli animali di mettere in atto provvedimenti in grado di impedire il ripetersi o il protrarsi del disturbo medesimo. In tutti i casi, gli accertamenti degli organismi (polizia urbana, vigili sanitari, ecc.) preposti alla conferma e valutazione dell'effetti­vo disturbo prodotto da un cane che abbaia, prevedono la raccolta dati, durata, distribuzione giornaliera dello strepito, nonché il supporto testi­moniale che non sia già stato pro­dotto in sede di denuncia dell'e­vento) di quanti abitano nelle aree immediatamente circostanti, che confermino o meno l'entità del fenomeno e del conseguente disa­gio loro arrecato. In effetti, nella concezione giuridica finora applicata per la situa­zione sopra configurata, i provve­dimenti disposti dal sindaco sono motivati proprio dalla necessità di interrompere il disturbo causato dagli animali con il loro abbaiare a quanti abitano nella zona. Proprio da questi ultimi, dunque, deve pri­mariamente arrivare una conferma unanime o statisticamente consi­stente del disturbo stesso, senza correlarlo più di tanto, invece, all'intensità, alla durata e alla cadenza oraria delle emissioni sonore che ne sono all'origine. Nel 2004, una sentenza della Cor­te di cassazione (sent. n. 36241/2004, III sez.Pen.) cambiava in maniera sostanziale questa pro­spettiva, nel senso che considera giuridicamente rilevante il disturbo prodotto dall'abbaiare di un ca­ne, anche se non dichiarato tale dalla totalità degli abitanti della zona in cui è percepibile. Il fatto oggetto di questo pro­nunciamento della Suprema Cor­te prende le origini dalla denun­cia, fatta da un abitante di un'area suburbana scarsamente popolata, seguita da azione giudiziaria nei confronti del proprietario di un cane "disturbatore".Il giudice di primo grado aveva condannato il convenuto ad un'ammenda di 170 euro, rite­nendo provata l'intensità dello strepito e del conseguente distur­bo della quiete, così come confi­gurato dal già citato art. 659. Nel ricorso avanzato davanti alla Corte di cassazione dal proprietario del cane, questi oppo­neva che il disturbo attribuito ai latrati del suo cane era stato de­nunciato da un solo abitante del­la zona, mentre altri residenti, an­che topograficamente più vicini alla fonte del rumore, nulla ave­vano lamentato in proposito. I giudici della Corte di cassazio­ne hanno confermato la sentenza, condannando il ricorrente anche al pagamento delle spese di giudizio (1600 eu­ro!) con una motivazione in cui, fra l'altro, si afferma che la colpa del ricorrente non si realizza per l'effettivo raggiungimento di plu­rime persone da parte della fonte rumorosa idonea a realizzare la tur­bativa lamentata". In altre paro­le, la sussistenza del reato conte­stato prescinde dal numero delle persone che ne hanno subito le conseguenze, ma è assicurata dal rilievo delle caratteristiche della fonte di rumore, della sua idoneità a produrre fastidio evidentemente resa attraverso congrue indagini degli organi tecnici e di polizia. In altra parte della sentenza si conferma che nei fatti in questio­ne appare ben rilevante e domi­nante, ai fini del giudizio di meri­to, "la potenzialità diffusiva della fonte stessa, che deve essere ogget­tivamente idonea a disturbare le occupazioni o il riposo". Con questa sentenza, in effetti, la Suprema Corte sembra voler ricondurre la valutazione dei fat­ti illeciti riferibili a disturbo del­la quiete pubblica nell'ambito del riscontro dei risvolti tecnici obiet­tivi che qualificano la fonte di ru­more, ritenendoli di valore giu­diziale più sicuro rispetto alla me­ra denuncia, soprattutto se non unanime, del conseguente di­sturbo. Si tratta di una prospettiva inte­ressante che, fra l'altro, valorizza l'operato di quanti sono chiama­ti per mansioni e competenze pro­fessionali, anche veterinarie, a for­nire al giudice dati indispensabi­li per ben giudicare in materia.


Ma, alla fine di tutto questo, una mia considerazione personale. Quante di queste diatribe potrebbero essere risolte con il buon senso, senza dovere ricorrere a giudici e avvocati, spendendo inutilmente un sacco di soldi? Penso che se un cane abbaia in continuazione c'è un motivo e il motivo va cercato nel proprietario che non è in grado di gestire quel cane (o non vuole gestirlo). Non si può pretendere di avere un cane e lasciarlo abbandonato a se stesso per la maggior parte del tempo in una stanza o in un box, pensando solo a fornirgli acqua e cibo in determinati orari. Il nostro cane ha bisogno delle nostre attenzioni, ha bisogno di giocare, ha bisogno di camminare, ha bisogno di uscire. Se non avete tempo da dedicare al vostro pet, pensateci prima ancora di prenderlo, altrimenti più che una compagnia e una soddisfazione, diventerà un problema, e questo non è un bene, né per il proprietario, né per il povero animale.

mercoledì 18 marzo 2009

CORSO GUARDIE ZOOFILE 2009 - 2019


Per gli allievi del corso in oggetto, ho predisposto da qui il link per poter rivedere agevolmente le presentazioni delle lezioni da me tenute nei giorni 4 e18 Marzo.
Per qualsiasi dubbio contattatemi per email all'indirizzo stedevigna@gmail.com
Per visualizzare gli argomenti delle lezioni, vi metto i link per accedere alle presentazioni:

lunedì 10 novembre 2008

LA DEGNA SEPOLTURA AI NOSTRI ANIMALI

Recentemente la Regione Marche ha emesso una Deliberazione di giunta che tratta di Servizi cimiteriali (D.G.R.M. 648 del 18/05/2008) inserendo, all'art. 13 le norme che consentono la sepoltura di animali da affezione.
La norma stabilisce che i Comuni possono individuare, previo parere dell'ASUR e dell'ARPAM apposite aree destinate alla sepoltura degli animali da affezione. La realizzazione dei cimiteri per la sepoltura di animali da affezione può essere effettuata anche da privati previa autorizzazione del Comune. Non è quindi più consentito interrare le spoglie del proprio animale nel giardino di casa, a meno che non venga data apposita autorizzazione dal Servizio Veterinario dell'ASUR nella quale sia dichiarata l'assenza di rischi per la salute pubblica, da redigersi su modello predisposto dalla Giunta Regionale (penso che ci saranno ben pochi veterinari pubblici disposti a rilasciare autorizzazioni in tal senso!).
Pertanto, se non vogliamo che i nostri cari amici vengano destinati sempre e comunque all'inceneritore, chiediamo che i Sindaci individuino queste zone per dare degna sepoltura ai nostri animali!

lunedì 21 maggio 2007

LE REGOLE PER UN BUON BAGNO


Chiaramente bisogna rispettare alcune regole fondamentali perchè il bagno sia un beneficio per il vostro "pet".
Innanzitutto dobbiamo disporre di un posto adeguato, in base alla mole dell'animale: per un gatto o per un cane di piccola taglia andrà benissimo un lavandino; per un cane di media o grossa taglia dovremo poter utilizzare una vasca.
L'acqua dovrà essere calda (37-38°C): mai utilizzare acqua fredda, neanche d'estate, nè troppo calda. Utilizzeremo uno shampoo neutro (Ph 7), specifico per animali; vanno evitati shampi troppo aggressivi, aniparassitari, antiforfora, ecc. ecc.; anche gli shampi per uso umano in linea di massima non vanno bene perchè il cuoio capelluto dell'uomo ha un Ph diverso da quello dei nostri animali.
Le fasi del bagnetto:
  1. bagnamo tutto il corpo dell'animale con acqua a giusta temperatura;
  2. applichiamo lo shampoo, frizionando e facendo fare abbondante schiuma; ci aiuteremo in questo facendo uso di una spugna morbida e faremo attenzione a non mandare la schiuma negli occhi e dentro le orecchie dell'animale;
  3. il risciacquo è essenziale e va fatto fino alla completa asportazione della schiuma dello shampoo: ricordiamo che residui del prodotto sul pelo e sulla pelle dell'animale possono poi provocare prurito anche intenso; se facciamo due passate di shampoo, chiaramente il secondo risciacquo deve essere quello più accurato;
  4. infine asciughiamo il nostro animale con un phon, non lasciamolo asciugare all'aria neanche in piena estate; molti animali sono infastiditi dal rumore dall'asciugacapelli, per cui scegliamo un phon silenzioso e abituiamo il nostro animale fin da cucciolo alla pratica del bagnetto per evitare che se la dia a gambe levate non appena accendiamo il phon.
Se seguiremo questi semplici consigli, potremo iniziare a fare il bagno al cane fin da cucciolo. Perché si fa il bagno ai neonati del genere umano e ciò viene invece tassativamente vietato da alcuni veterinari per i nostri cuccioli? Questo divieto non ha alcun fondamento scientifico ed è basto solo su una tradizione orale assurdamente tramandata da generazione in generazione di Veterinari (empirici, direi in questo caso!).
Il cane pulito è più protetto dalle infestazioni parassitarie, sia esterne che interne. Non c'è nessuna controindicazione a fare il bagno al cane una volta a settimana o anche più frequentemente. Ricordiamo che grazie all'igiene personale, nell'uomo si sono potute combattere e prevenire importanti malattie infettive e parassitarie, quali la rogna, la tigna, la pediculosi, ma anche il tifo, il colera e la peste. Questa cosa vale sicuramente anche per i nostri animali. Fare il bagno con frequenza e costanza significa usare molto di meno gli antiparassitari: un cane pulito ospita più difficilmente pulci o zecche! 

domenica 20 maggio 2007

IL BAGNETTO AL NOSTRO CANE

Io sono un veterinario e, al contrario di quello che consigliano la stragrande maggioranza dei miei colleghi, sono favorevole a fare il bagnetto al nostro cane o gatto, senza limiti di età e di frequenza.
Fino a qualche decennio fa, noi del genere umano eravamo afflitti da molte malattie infettive e parassitarie, anche gravi, che sono state combattute grazie a una maggiore igiene, sia ambientale che personale.
Allora perchè vietare bagni frequenti ai nostri animali: questi, se fatti con le giuste regole e con i giusti prodotti, non solo saranno graditi dai nostri animali, ma ci aiuteranno sicuramente a combattere problemi parassitari, come infestazioni da pulci e zecche, nonchè una notevole quantità di dermatiti di origine batterica.
Vogliamo aprire una discussione su questo argomento?